Il Decreto legge 19, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 marzo, raccoglie e conferma la disciplina fin qui emenata per fronteggiare l‘emergenza epidemiologica da Covid-19.
In sintesi i punti principali del nuovo Decreto riguardano:
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- nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La sanzione si applica in particolare per le attività previste dall’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa).
- divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per chi è in quarantena perchè positivo al virus: la violazione intenzionale del divieto è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni);
- il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
- l’attribuzione ai Presidenti di Regione della facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive, in risposta a situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio;
- l’inasprimento del sistema sanzionatorio, disciplinato dall’art.4: il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;
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Decreto Legge n 19 del 25/03/2020