Licenza di pesca

NOVITA’ IN MATERIA DI LICENZA DI PESCA

Dal 2013 per l’esercizio della pesca sportiva i pescatori non dovranno più essere in possesso della licenza ma solo: del versamento, del tesserino della pesca controllata e di un documento di riconoscimento valido. (L.R. n.11/2012), la licenza di pesca, non ancora scaduta, rimane valida comunque fino alla scadenza.

La licenza di pesca sportiva di tipo B (art. 11 comma 2 lett b) che autorizza i residenti in Emilia Romagna all’esercizio della pesca sportiva o ricreativa, è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione (pari a € 22,72 sul c/c 116400 intestato a Regione Emilia Romagna – tasse e soprattasse sulle licenze di pesca – Via Aldo Moro, 52 – 40127 Bologna) in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d’identità valido.

Si  effettua il versamento on-line :  https://agri.regione.emilia-romagna.it/TesseriniCaccia/licenze-pesca.jsp

La licenza è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalle leggi statali.

La licenza di pesca sportiva non è richiesta nei seguenti casi:

a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell’ambito d’interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell’ambito di programmi di studio o di ricerca;

b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l’esercizio della loro attività e nell’ambito degli impianti stessi;

c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;

d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e all’esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;

e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;

f) ai soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;

h) per la pesca a pagamento;

i) per la pesca in spazi privati.

La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

Norme e atti : LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

Di seguito il link della Regione Emilia Romagna con tutte le indicazioni:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/temi/pesca-sportiva-ricreativa-professionale-acque-interne