PROGETTI EDILIZI PER INTERVENTI SU IMMOBILI ASSOGETTATI A VINCOLO PAESAGGISTICO – PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA.
Con il DPCM 12/12/2005 sono definiti le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della RELAZIONE PAESAGGISTICA, che deve sempre accompagnare la richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, nel caso di interventi edilizi su immobili assoggettati a vincolo paesaggistico.
La Relazione Paesaggistica è la base di riferimento per le valutazioni che il Comune esprime in merito alla compatibilità paesaggistica di un intervento edilizio, nonchè il documento su cui si basa la verifica che effettua successivamente la Soprintendenza (art. 159, comma 3 D.lgs 42/04, nel testo sostituito dall’art.26 del D.lgs.157/06).
La RELAZIONE PAESAGGISTICA deve essere allegata a tutti i progetti edilizi presentati dal 31/7/2006.
Si allega la scheda per la presentazione della Relazione Paesaggistica al Servizio Edilizia
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art.159 G.Lgs 42/04) – PROCEDURA PER IL RILASCIO E L’EFFICACIA
(Si precisa l’attuale procedimento per l’efficacia dell’Autorizzazione paesaggistica)
La richiesta volta ad ottenere l’Autorizzazione paesaggistica viene presentata nell’ambito della presentazione del progetto edilizio (richiesta di rilascio del Permesso di Costruire o DIA).
L’Autorizzazione paesaggistica è rilasciata, entro 60 giorni dalla richiesta, dal Servizio Edilizia dopo aver accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento e acquisito il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.
Al riguardo si fa presente che la domanda dovrà essere corredata dalla RELAZIONE PAESAGGISTICA avente i contenuti di cui al DPCM 12/12/2005 pubblicato sulla G.U. Serie generale n..25 del 31/1/2006. (vedi scheda)
Una volta rilasciata, l’Autorizzazione paesaggistica viene trasmessa alla Soprintendenza e comunicata contestualmente agli interessati per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento ai sensi e per gli effetti della L.241/90.
Se nei successivi 60 giorni la Soprintendenza non l’annulla, l’Autorizzazione paesaggistica diventa efficacie.
Solo a questo punto decorre il termine di efficacia della DIA o prosegue il procedimento per il rilascio del Permesso di costruire.
L’Autorizzazione paesaggistica è infatti un provvedimento autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire o DIA) ma ne costituisce il presupposto, nel senso che il permesso di costruire o la DIA costituiscono un valido titolo abilitativo solo dopo che si è perfezionato l’iter di efficacia dell’Autorizzazione paesaggistica.
Inoltre l’intervento edilizio deve essere realizzato con l’osservanza delle prescrizioni eventualmente previste nell’Autorizzazione paesaggistica stessa.
Per maggiori informazioni visita il sito della Regione Emilia Romagna