Addizionale IRPEF

Anno 2020
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.49 del 23.12.2019, conferma per l’anno 2020 il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), già in vigore per l’anno 2019.

Anno 2019
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.58 del 21.12.2018, conferma per l’anno 2019 il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), già in vigore per l’anno 2018.

Anno 2018
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.9 del 26.02.2018, conferma per l’anno 2018 il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), già in vigore per l’anno 2017.

Anno 2017
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.4 del 28.01.2017, conferma per l’anno 2017 il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), già in vigore per l’anno 2016.

Anno 2016
Il Consiglio Comunale, con deliberazione di C.C. n. 6/2016, conferma per l’anno 2016 il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), già in vigore per l’anno 2015.

Anno 2015
Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

Articolo 1 – Aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
L’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è stabilita per l’anno 2015, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e s.m.i, nella misura unica dell’0,8%;

Articolo 2 – Soglia di esenzione
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di cui all’art.1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale comunale IRPEF, non superiore ad € 15.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile.

Articolo 3 Rinvio a disposizioni di Legge
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizione di Legge.

Articolo 4 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.