IMU – Imposta Municipale Propria

Anno 2023

Si confermano anche per l’anno 2023, le aliquote relative all’imposta municipale propria fissate per l’anno 2022.

Si precisa che per effetto dell’art. 1, comma 751, delle L. 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono ESENTI dall’IMU dal 1° gennaio 2022.

Anno 2020

Si comunica che sono state introdotte alcune importanti modifiche ai tributi locali dalle normative entrate in vigore negli ultimi mesi (Decreto crescita e Legge di Bilancio 2020). In particolare sono state eliminate la vecchia IMU e la TASI a partire dall’anno 2020.

Entra in vigore la “nuova IMU” a partire dall’anno 2020.

Ai sensi dell’art. 1, comma 762, della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) viene stabilito che nel 2020 in sede di prima applicazione della “nuova IMU”, la rata da corrispondere in acconto è “pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.”

Con deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 22/06/2020, il Comune di Viano ha approvato le aliquote IMU 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE 2019 2020
IMU TASI IMU
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,55% 0,00% 0,55%
Detrazione: € 200,00   € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00% 0,10% 0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,00% 0,25% 0,25%
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 1.06% 0,00% 1,06%
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti 1.06% 0,00% 1,06%
Aree fabbricabili 1.06% 0,00% 1,06%

MODALITA’ DI VERSAMENTO IMU

modello F24 presso gli sportelli bancari e postali mediante l’utilizzo dei seguenti codici tributo:

Codici tributo

Tipologia immobile

3912

Abitazione principale (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9)

3913

Fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune

3916

Aree fabbricabili

3918

Altri fabbricati (escluse categorie catastali D)

3925

Fabbricati gruppo catastale D (produttivi) Stato

3930

Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d – incremento comune

3939

IMU -imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita- COMUNE

Codice Comune di Viano

L831

TERMINI DI VERSAMENTO: Acconto entro il 16 Giugno – Saldo entro il 16 Dicembre

Si precisa inoltre che i TERRENI AGRICOLI nel Comune di Viano sono ESENTI.

Dal 2016 sono state introdotte le seguenti AGEVOLAZIONI IN TEMA DI:

  1. COMODATO DI UNITA’ IMMOBILIARI A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE,
  2. IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO.

1) “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio –riduzione del 50%– si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23″ (Art. 1, c. 10 Legge di stabilita n. 208/2015);
2) “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento” (Art. 1, c. 53 Legge di stabilita n. 208/2015);
Sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU (entro il 30 giugno 2017 per il 2016), relativamente ai contratti a canone concordato e ai comodati di cui sopra  in quanto i Comuni attualmente non posseggono le relative informazioni.
In alternativa è possibile presentare le seguenti  comunicazioni:

COMUNICAZIONE ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO
COMUNICAZIONE ABITAZIONE CONCESSA IN LOCAZIONE ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 431/98
COMUNICAZIONE CESSAZIONE ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO

Condizioni agevolazione COMODATO
Comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli)
Che l’unità immobiliare abitativa venga utilizzata come abitazione principale dal comodatario
L’abitazione concessa in comodato non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (di lusso)
Il contratto di comodato deve essere registrato
Il comodante deve possedere un solo immobile abitativo in Italia  (ma può possedere altri immobili di altre categorie o anche terreni).
Il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato