Pubblicità

ENTRA IN VIGORE IL NUOVO “CANONE UNICO” A PARTIRE DALL’ANNO 2021

Si comunica che sono state introdotte alcune importanti modifiche alla ICP e al TOSAP (Legge di Bilancio 2020). In particolare sono state eliminate la vecchia ICP e la vecchia TOSAP a partire dall’anno 2021.

In particolare per quanto riguarda la pubblicità, ai seguenti link è possibile reperire:

Regolamento canone unico in vigore dal 1-1-2021

Regolamento canone unico in vigore dal 1-1-2022

TARIFFE

COS’È L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ.

L’imposta sulla pubblicità è stata istituita con Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993.
Il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI è affidato in concessione alla Società: Tre Esse Italia S.r.l.

Riferimenti e contatti aziendali:
Sede Locale

ORARIO DI APERTURA
Lunedì 8.30-12.30
Martedì 8.30-12.30
Mercoledì 8.30-12.30
Giovedì 8.30-12.30
Venerdì 8.30-12.30

Sede Legale

Soggetto passivo:
E’ tenuto al pagamento dell’imposta in via principale colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E’ solidalmente obbligato al pagamento chi produce o vende la merce o fornisce servizi oggetto della pubblicità.

Presupposto oggettivo:
La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto di pubbliche affissioni, in luoghi aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Presentazione della dichiarazione:
Prima di iniziare la pubblicità l’interessato è tenuto a presentare al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal concessionario.
Sarà cura del concessionario di cui al precedente art.2 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità modelli.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al concessionario di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessione entro il medesimo termine.