Anno 2019
Si confermano anche per l’anno 2019, le aliquote relative alla TASI fissate per l’anno 2018.
Anno 2018
Si confermano anche per l’anno 2018, le aliquote relative alla TASI fissate per l’anno 2017.
Anno 2017
Si confermano anche per l’anno 2017 le aliquote relative alla TASI fissate per l’anno 2016.
Anno 2016
Per effetto dell’art. 1 c. 14 della Legge di Stabilità 2016, è esclusa dall’applicazione della TASI, l’abitazione principale e fattispecie equiparate (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Fattispecie equiparate all’abitazione principale cui non si applica la TASI:
- unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- alloggio adibito a casa coniugale e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7), assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- fabbricati e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7), di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
La TASI si applica dunque a:
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni. S’intendono i fabbricati accatastati nella categoria che ne indica la ruralità (es: D/10, A/6) oppure i fabbricati che possiedono l’apposita annotazione catastale a seguito dell’attestazione dei requisiti di ruralità;
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
Anno 2015
Tipologia imponibile |
Aliquota |
Detrazione |
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, né concessa in uso anche gratuito a terzi. |
0,33 % |
Importo complessivo rendita catastale unita abitativa + pertinenze entro 300 euro: detrazione € 80,00; |
Unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 |
0,33 % |
Come sopra |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati |
0,25% |
zero |
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’ art. 9 comma 3-bis del D. Lgs. 30/12/1993 n. 5557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133. |
0,10% |
zero |
Ogni altra tipologia di immobile |
0,00 % |
zero |
Qualora il fabbricato sia affittato, il tributo dovrà essere ripartito con le seguenti percentuali:
- 90% in capo al proprietario;
- 10% in capo all’affittuario.
Anno 2014
Cos’è il Tributo sui servizi indivisibili
La Legge n° 147/2013 ha istituito, dal primo gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI) delegando ai comuni la sua regolamentazione sia in merito alle fattispecie immobiliari sottoposte a tassazione sia alle modalità di versamento e all’eventuale introduzione di agevolazioni riferibili all’abitazione principale e alle unità ad esse assimiliate.
Considerato che il TASI è direttamente collegato all’IMU, il Comune ha ritenuto opportuno applicarlo solo alle abitazioni principali, a quelle ad esse equiparate (art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), ai fabbricati rurali strumentali all’attività agricola (di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013), e ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita delle imprese di costruzione (di cui all’art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011), tutte fattispecie non soggette ad Imu, in modo da garantire la partecipazione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef;
Devono versare il TASI i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di fabbricati. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.
La Tasi si applica dunque a:
- abitazione principale e pertinenze – purché l’abitazione principale non sia catastalmente classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 in quanto in tale caso si continua a versare la sola IMU- e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7) come definita ai fini dell’IMU;
- l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente – purchè non siano locate;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggio adibito a casa coniugale e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7), assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- fabbricati e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7), di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni (s’intendono i fabbricati accatastati nella categoria che ne indica la ruralità -es: D/10, A/6-oppure i fabbricati che possiedono l’apposita annotazione catastale a seguito dell’attestazione dei requisiti di ruralità);
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile ai sensi del comma 675 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 è quella prevista per l’applicazione dell’IMU ed è pertanto costituita dal valore dell’immobile determinato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, gli stessi moltiplicatori IMU individuati per le categorie catastali dei fabbricati assoggettati alla TASI.
QUANDO SI PAGA
- Acconto: entro il 16 giugno;
- Saldo: entro il 16 dicembre.
Nel caso la scadenza cada in un giorno prefestivo (il sabato) o festivo (la domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì).
E’ possibile versare il tributo in un’unica soluzione, entro il 16 giugno.