– cittadinanza italiana
– godimento dei diritti politici
– buona condotta morale
– età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65
– diploma di scuola media
– diploma di istruzione secondaria di secondo grado (per i giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello).
NOTA: sono esclusi dagli elenchi:
– Magistrati
– Appartenenti a Forze Armate e ad organi di Polizia
– Ministri di culto e religiosi
Documentazione
Domanda in carta libera da consegnare entro il mese di luglio dell’anno in cui si effettua l’aggiornamento degli elenchi (scadenza biennale)
Modalità
Con scadenza biennale vengono formati due elenchi per nominare i giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.I due elenchi vengono elaborati da una commissione consiliare che vi iscrive, a domanda o d’ufficio, tutti i residenti nel comune in possesso dei requisiti prescritti e cancella coloro che hanno perso i requisiti previsti dalla legge.
Normativa
Legge n. 287 del 10/4/1951 sul riordino dei giudici d’Assise, modificata dalla L. n. 405 del 5/5/1952 e dalla L. n. 1441 del 27/12/1956