Dichiarazione di nascita

      
 
La denuncia di nascita (o dichiarazione di nascita) è l’atto con il quale si comunica formalmente agli ufficiali dello stato civile del comune la nascita di un bambino.       
 
Dove Rivolgersi
– Alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale ove è avvenuta la nascita
– al comune ove è avvenuta la nascita (Ufficio dello Stato Civile)
– al proprio Comune di residenza
 
Requisiti
La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un suo procuratore speciale o, in mancanza, dall'ostetrica, da un medico o da altra persona che ha assistito al parto, nel rispetto dell'eventuale volontà della madre di non essere nominata. I genitori o uno di essi hanno la facoltà di dichiarare la nascita nel proprio Comune di residenza.
Se  il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve essere presentata da entrambi i genitori congiuntamente.

Documentazione
– Certificato di assistenza al parto rilasciato dall'Ospedale, dalla Casa di Cura o, per nascite avvenute in abitazioni private, dall'ostetrica o dal medico che ha prestato assistenza al parto
– Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale.

Modalità
La denuncia deve essere resa entro i 10 giorni successivi alla data della nascita, se resa ad un ufficio comunale (stato civile) ovvero entro 3 giorni dalla nascita se resa alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale. Dopo la formazione dell'atto di nascita (ricevimento o trascrizione se dichiarato in altro Comune) occorre in ogni caso che il genitore si rechi presso l'Azienda USL di Reggio Emilia – distretto di Scandiano, munito di stato di famiglia o autocertificazione e del codice fiscale del nato, per la scelta del pediatra ed il rilascio della tessera sanitaria. Il codice fiscale verrà richiesto dall'Ufficio Anagrafe e inviato all'abitazione, appena disponibile.

Normativa
R.D. n. 1238 del 9/7/1939 (artt. 67-74)
Legge n. 127 del 15/5/1997
Legge 218/1995