Pubblicazioni di matrimonio

Col termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, “pubblicizzando” l’intenzione degli sposi con l’affissione in apposito spazio della casa comunale.
La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.

Il procedimento consta di tre fasi:

1) avvio della pratica di matrimonio
La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente – o tramite persona che da essi ha ricevuto l’incarico con procura speciale – all’Ufficio di Stato Civile ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l’apposito verbale.
Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/ Ministro del culto.

Nota: la richiesta di pubblicazione è resa dagli sposi senza la presenza di testimoni.

2) istruttoria
La documentazione necessaria a comprovare l’esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi è acquisita d’ufficio presso i comuni di nascita e di residenza.
Per gli stranieri, si veda la scheda “Matrimonio del cittadino straniero in Italia“.

Per situazioni particolari si veda il punto successivo (documentazione da presentare).

3) Esposizione delle pubblicazioni
Completata l’acquisizione della documentazione necessaria, l’Ufficiale di Stato Civile provvede:
– all’esposizione delle pubblicazioni presso l’apposito spazio della Casa Comunale ;
– a richiedere analoga esposizione al Comune di residenza dello/a sposo/a, se diverso da Viano.

Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei Comuni di Residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni interi.

Validità
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.
La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.

Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.

Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l’apposita delega.

REQUISITI

Il Codice Civile prevede (art.84 e ss.) che per contrarre matrimonio gli sposi debbano:
– essere di stato libero ;
– non essere interdetti per infermità di mente ;
– avere la maggiore età (il Tribunale dei minori può autorizzare al matrimonio che ha compiuto i 14 anni di età);

– non essere legati da rapporti di parentela in linea retta di affinità e di adozione o affiliazione.
– per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, decorrenza di 300 giorni dalla cessazione dello stesso

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Devono essere presentati dagli sposi, in sede di richiesta di pubblicazione, i seguenti documenti non acquisibili d’ufficio, qualora ricorra la particolare situazione:
– la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;
– nullaosta dello straniero che intende sposarsi in Italia;
– decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
– decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 c.c. );
– decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 c.c.);
– decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d’età.

CONTRIBUZIONE
L’atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo pari a 16,00 euro  (se uno degli sposi non è residente a Viano e si rende necessario procedere alla richiesta di pubblicazione ad altro Comune o all’estero occorro n. 2 marche da bollo)TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all’avvenuta esposizione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
– D.P.R. 3.11.2000 N. 396
“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127”
CODICE CIVILE artt. 84 e segg