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Cambio Nome e Cognome

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Ultima modifica 22 febbraio 2024

Cambio Nome e Cognome

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Cittadino che intenda cambiare il proprio cognome o aggiungerne un altro al proprio. La richiesta in tutti i casi può essere presentata solo da cittadini italiani.

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Descrizione

Chi abbia l’esigenza di cambiare il proprio cognome, oppure il nome o cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o per motivi diversi da quelli suindicati, deve intraprendere il procedimento predisposto dal Regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (DPR 396 del 3/11/2000), come di seguito indicato.

– Maggiorenni

– Minorenni

– Minorenni adottati 

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Come fare

Qualunque cittadino che intenda cambiare il proprio cognome o aggiungerne un altro al proprio deve essere autorizzato dal Ministro dell’Interno tramite apposita istanza da inoltrare al Prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza. Il Prefetto assume le informazioni sulla domanda curandone l’istruttoria e la trasmette al Ministero dell’Interno con il proprio parere.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato, con decreto del Ministro dell’Interno, a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso.
Al riguardo, si ritiene utile specificare quanto segue:
se l’interessato è nato e residente all’estero, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo dell’ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede;
se l’interessato è residente all’estero, ma nato in Italia, l’affissione deve essere effettuata oltre che all’albo dell’ufficio consolare, anche all’albo pretorio del comune di nascita;
se, infine, l’interessato è nato all’estero, ma residente in Italia, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo pretorio del comune italiano di residenza.
Con il decreto con cui si autorizzano le affissioni, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone (eventualmente interessare al cambiamento richiesto) il sunto della domanda.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
L’opposizione si propone con atto notificato al Ministro dell’Interno.
Trascorso questo termine di trenta giorni senza che sia stata proposta opposizione, il richiedente presenta alla Prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero:
un esemplare dell’avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;
la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.
Il Ministro, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede ad emanare il decreto di concessione al cambiamento del cognome richiesto.
Il decreto di concessione, nei casi in cui vi sia stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.

CAMBIO NOME O COGNOME RIDICOLO, VERGOGNOSO O RIVELANTE ORIGINE NATURALE

Qualunque cittadino che intende cambiare nome o aggiungerne un altro al proprio oppure vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Il Prefetto, esperita l’istruttoria di rito, se ritiene la domanda meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a far eseguire le affissioni negli stessi termini già indicati per le richieste di competenza del Ministro.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

La richiesta può essere formulata direttamente dall’interessato ovvero da altra persona munita di delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato.

Le richieste devono essere inoltrate al Prefetto della provincia in cui il richiedente risiede. Si precisa che nei casi di istanze presentate da cittadini residenti all’estero, queste saranno inoltrate per il tramite dell’autorità consolare al Prefetto del luogo di ultima residenza in Italia e cioè del comune di iscrizione all’AIRE. Se il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia perché nato all’estero, competente a provvedere sulla istanza sarà ugualmente il Prefetto della provincia in cui è situato il comune di iscrizione all’AIRE dell’interessato.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognome di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

 

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Cosa serve

La documentazione da produrre varia in relazione al tipo di richiesta fatta.

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R entro sessanta giorni dalla notifica ; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Avverso il provvedimento del Ministero dell' Iinterno è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R entro sessanta giorni dalla notifica; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

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Condizioni di servizio

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Contatti

Mariagrazia Grassi : m.grassi@comune.viano.re.it
Centralino : 0522988321

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